Se le Regioni in zona rossa, arancione e gialla per combattere la pandemia Covid 19 sono state identificate, molto più complessa è l’applicazione delle norme ai vari settori della vita privata e pubblica. Tra i tanti legati alla mobilità, una scadenza è ormai alle porte: quella del 15 novembre 2020, relativa al cambio delle gomme o pneumatici estivi con quelli invernali, oltre alla normale sostituzione di quelli usurati o danneggiati.

“Appare evidente – sottolinea Fabio Bertoletti, Direttore di Assogomma – che le condizioni di lavoro, soprattutto nelle aree a più alto rischio, non consentiranno di perfezionare il cambio gomme per tempo e pertanto le Associazioni di categoria si faranno carico, così come già fatto nella primavera di quest’anno, di richiedere alle Autorità competenti una limitata, eccezionale, ma indispensabile proroga dei termini”.

In base alle limitazioni previste (il DPCM consente in ogni caso la prosecuzione delle attività produttive tra cui rientrano quelle professionali/artigianali come il montaggio e smontaggio di pneumatici), le associazioni di settore (Assogomma Aniasa, Airp, Cna e Federpneus) hanno redatto un documento dove è indicato a cittadini e operatori specializzati cosa è possibile fare. Molto importante è prenotare e far prenotare sempre l’appuntamento presso l’officina specializzata. 

IL VADEMECUM PER I AUTOMOBILISTI
Domanda: Sono un automobilista, dal 6 novembre posso recarmi dal gommista per effettuare il cambio stagionale?
Risposta: Si, a condizione che siano rispettate le prescrizioni previste dal DPCM 3 novembre 2020.

  • I soggetti ubicati nelle cosiddette zone “gialle” potranno recarsi dal gommista per usufruire di servizi non sospesi, nonché per comprovate esigenze di lavoro o situazioni di necessità o per motivi di salute o di studio.
  • I soggetti ubicati nelle cosiddette zone “arancioni” potranno recarsi dal gommista per usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune, nonché per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute o di studio.
  • I soggetti ubicati nelle cosiddette zone “rosse” potranno recarsi dal gommista se in grado di dimostrare solo comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute (non si può invocare la necessità di usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune).

IL VADEMECUM PER I GOMMISTI
Domanda: Sono un gommista, posso continuare a rimanere aperto? E a quali condizioni?
Risposta: Sì certo, l’attività di manutenzione, autoriparazione e vendita al dettaglio di parti ed accessori per autoveicoli rientra tra quelle consentite. Per poter svolgere tale attività è necessario rispettare le misure di contenimento alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro contenute nel protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 tra Governo e sindacati.

Domanda: Sono un gommista, devo adottare misure di sicurezza particolari nei confronti di miei clienti?
Risposta: Sì, è necessario rispettare alcune regole di carattere generale, come la distanza di almeno un metro, tenendo conto che gli ingressi nell’esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impedito alle persone di sostare più del tempo necessario. Si raccomanda l’applicazione delle misure di sicurezza di cui all’allegato 11 del DPCM 3 novembre 2020. È quindi fortemente consigliato operare per appuntamento, all’ingresso del locale deve essere applicato un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale.

Domanda: Sono un gommista, posso chiamare i miei clienti che hanno montati pneumatici estivi e condividere un appuntamento per il cambio gomme?
Risposta: Certo, è la soluzione migliore, purché in conformità alla normativa sulla privacy. Quanto allo spo- stamento dei clienti si veda quanto indicato nella prima domanda.

Domanda: Sono un soggetto che dispone di un’officina mobile. Posso effettuare il montaggio e smontaggio delle gomme estive presso il domicilio del cliente?
Risposta: Il DPCM 3 novembre 2020 riporta nell’allegato 23 le attività di commercio al dettaglio consentite. Tra queste sono previste anche le attività di commercio al dettaglio ambulante, ma non quelle di manutenzione e riparazione dei veicoli ambulante. Tutto ciò premesso, non si ritiene che le attività di commercio ambulante di autoriparazione siano conformi alla normativa di riferimento a meno che il soggetto cliente non rientri nella fattispecie per le quali sono ammesse deroghe (come ad es. la sostituzione di un pneumatico in avaria).

QUALI PNEUMATICI SCEGLIERE?
Oltre ai consigli del nostro gommista di fiducia, rimandiamo per tutte le informazioni utili in materia alla guida completa scaricabile da “Pneumatici sotto controllo” (marchio che fa capo ad Assogomma).

info pneumatico

IL 52% DEGLI ITALIANI NON GONFIA LE GOMME
Infine, una recente ricerca sempre di Assogomma insieme a Federpneus ha messo in risalto una mancanza preoccupante: un automobilista su due in Italia non controlla periodicamente il gonfiaggio dei propri pneumatici. Un dato che sia nella stagione calda che in quella fredda influisce negativamente sulla sicurezza, sulla guidabilità, sulla tenuta di strada, sull’usura irregolare, sulla maggiore possibilità di lesioni, tagli e rigonfiamenti, addirittura sul surriscaldamento fino allo scoppio della gomma. È bene ricordare che la pressione va controllata a freddo.

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